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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 settembre 2011, n. 34608

Betoniere - Dlgs 152/2006 - Scarico di residui di calcestruzzo e acque limacciose - Assenza di condotta - Rifiuti allo stato liquido - Rientrano

Il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione residuati all’interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati tramite lavaggio e immissione in acqua rappresentano rifiuti allo stato liquido.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 34608/2011) ha confermato il sequestro preventivo di alcuni mezzi sorpresi a scaricare residui di calcestruzzo e acque limacciose nelle acque di in un torrente.
Tale condotta configura per la Suprema Corte una gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), e non – come richiesto dal ricorrente – uno scarico di acque reflue, in virtù dell’assenza della “condotta o sistema stabile di collettamento” presente nella definizione di scarico contenuta nello stesso “Codice ambientale”.
Il sequestro preventivo dei mezzi va mantenuto, ricorda infine la Cassazione, perché gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 settembre 2011, n. 34608