Sentenza Corte di Cassazione 19 novembre 2014, n. 47662
Rifiuti - Abbandono da attività imprenditoriale - Sanzione penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Nozione di "titolare di impresa" - Interpretazione in senso sostanziale - Individuazione in concreto tramite elementi rivelatori - Obbligo
Al fine di individuare in concreto se l’abbandono di rifiuti è di provenienza “domestica” o – anche di fatto - “imprenditoriale”, il Giudice di merito può e deve tenere conto di determinati elementi rilevatori della stessa.
Tali elementi, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 47662/2014, riguardano l’utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato, la natura e la provenienza dei materiali abbandonati, nonché la quantità e la qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.
La Suprema Corte ribadisce così che la nozione di “titolare di impresa o responsabile di ente” prevista dall’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, da cui dipende l’applicabilità della sanzione penale – invece che amministrativa — nel caso di abbandono di rifiuti, deve essere interpretata in senso “sostanziale” e non “formale”.
Confermata quindi la condanna penale per il titolare di un’impresa di costruzioni che aveva sostenuto la natura “domestica” dei rifiuti interrati in un’area nella propria disponibilità, in quanto derivanti da lavori di demolizione effettuati nell'ambito della stessa. Tale versione è infatti smentita sia dalla natura eterogenea dei rifiuti abbandonati, sia dall’utilizzo dei mezzi aziendali e di due dipendenti.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 novembre 2014, n. 47662
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