Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2012, n. 4948
Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - Articolo 259 del Dlgs 152/2006 - Mancanza di autorizzazione - Confisca - Buona fede del terzo proprietario del mezzo - Va dimostrata
Deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto dei rifiuti allorché dimostri che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
È questa la lettura riassuntiva della Corte di Cassazione (sentenza 4948 dell’8 febbraio 2012) della giurisprudenza più recente relativa all’articolo 259 del Dlgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti), articolo che prevede l’obbligatoria confisca del mezzo di trasporto in tutti i casi di sentenza di condanna o di sentenza emessa ex articolo 444 C.c.p. per traffico illecito di rifiuti o trasporto illecito (articolo 256 e 258, comma 1), senza alcuna previsione specifica per il caso in cui il mezzo di trasporto appartiene a persona estranea alla commissione del reato.
La sanzione introdotta dal comma 1-bis dell’articolo 6 del Dl 172/2008 fa invece parte di un quadro normativo diverso, sottolinea la Suprema Corte, applicabile nei soli territori dichiarati in emergenza per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2012, n. 4948
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