Sentenza Corte di Cassazione 11 luglio 2013, n. 29727
Rifiuti - Responsabilità del produttore - Conferimento a impianti terzi - Dovere di accertare che siano debitamente autorizzati - Minima diligenza - Violazione - Gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) - Concorso - Rientra
Chi conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività.
L’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale, sottolinea la Suprema Corte (sentenza 29727/2013), è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che hanno ricevuti i rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Il Giudice di legittimità ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai titolari di quattro imprese che avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli. Gli imputati erano infatti perfettamente in grado, adoperando una pur minima diligenza, di porre in essere tutte le verifiche e le cautele che l’ambito professionale di appartenenza avrebbe richiesto.
Tale responsabilità non viene meno nel caso l’impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 luglio 2013, n. 29727
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