Sentenza Consiglio di Stato 6 agosto 2013, n. 4151
Fresato di asfalto - Condizioni per essere qualificato come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Inserimento in ciclo produttivo - Assenza di trasformazione - Stoccaggio non a tempo indeterminato - Rientra
Il bitume d’asfalto rimosso dal manto stradale con la certezza di essere riutilizzato, senza necessità di essere sottoposto a trasformazione e “senza particolari operazioni di stoccaggio”, deve essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto).
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 4151/2013) ha rigettato il ricorso contro una sentenza del Tar Lombardia, il quale pur riconoscendo che il fresato viene in genere classificato come rifiuto, ha ritenuto che nel caso specifico lo stesso andasse trattato allo stregua di sottoprodotto.
Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado, questo è possibile quando il fresato “viene inserito in un ciclo produttivo e viene utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito”.
Il tutto alla luce anche delle recenti evoluzioni normative della definizione di sottoprodotto (articolo 184-bis del Dlgs 152/2006) e della sentenza della Corte di Giustizia 18 aprile 2002 (causa C9/00), in occasione della quale il Giudice Ue ha stabilito che quando il detentore consegue anche un vantaggio economico dal riutilizzo, “la sostanza non può essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto".
Consiglio di Stato
Sentenza 6 agosto 2013, n. 4151
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