Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 2013, n. 32955
Rifiuti - Abiti dismessi ed accessori - Mancato trattamento - Immissione sul mercato - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Requisito della abusività - Anche in presenza di attività autorizzata - Requisito della ingente quantità - Prove indiziarie - Sufficienti
Il requisito della “abusività” della gestione dei rifiuti, richiesto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, deve ritenersi integrato non solo quando manca l’autorizzazione, ma anche quando si opera in totale e palese difformità da quanto autorizzato.
La Corte di Cassazione (sentenza 32955/2013) ha così rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di alcuni camion, utilizzati da una ditta iscritta all’Albo nazionale gestori per trasportare rifiuti urbani, composti da abiti dismessi ed accessori, che senza venir sottoposti al trattamento obbligatorio di fumigazione e disinfestazione, finivano direttamente sul mercato.
Soffermandosi su un altro requisito previsto dall’articolo 260 del Codice ambientale, norma che sanziona – come delitto — il traffico illecito di rifiuti, la Suprema Corte ricorda che il “quantitativo ingente” di rifiuti gestiti può essere desunto sia da misurazioni dirette, sia da elementi indiziari (come le intercettazioni telefoniche, il numero dei mezzi e dei soggetti coinvolti, e così via).
Corte di Cassazione
Sentenza 30 luglio 2013, n. 32955
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