Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2013, n. 49327
Rifiuti - Abbandono in acque superficiali - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Posizione proprietario del terreno adiacente al torrente - Mancata recinzione - Responsabilità omissiva - Posizione di garanzia - Esclusa
La posizione di garanzia in forza della quale chi è proprietario di un terreno adiacente a un torrente deve cintarlo, affinché nessuno possa scaricarvi rifiuti, non trova alcun fondamento nel nostro ordinamento giuridico.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (sentenza 49327/2013) nell'annullare una sentenza di condanna per immissione di rifiuti in acque superficiali (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), inflitta al proprietario di un terreno utilizzato, da soggetti terzi, per sversare rifiuti nel torrente confinante.
Secondo il Tribunale di Aosta, infatti, l’omessa predisposizione di un’adeguata recinzione a fronte di ripetuti sversamenti abusivi, denunciati dallo stesso proprietario, “è sicuramente rimproverabile, a titolo di colpa, a colui che ha la disponibilità dell’area”. L’interpretazione è stata però bocciata dalla Cassazione, secondo la quale la funzione sociale della proprietà prevista dalla Costituzione può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, “solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l'evento costitutivo del reato medesimo”, nella fattispecie assenti.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 dicembre 2013, n. 49327
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