Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 45931
Rifiuti - Discarica non autorizzata - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Gestione post-operativa - Rientra - Mancata vigilanza e controllo - Permanenza del reato - Fino al venire meno della situazione di antigiuridicità - Sussiste
La permanenza del reato di “discarica abusiva” cessa solo con il rilascio dell’autorizzazione, la rimozione dei rifiuti o la bonifica del sito, o con il sequestro dell’area, o con una sentenza di primo grado.
Ai fini dell’integrazione del reato di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 45931/2014, rientrano nella nozione di “gestione” anche la fase post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale.
Il reato permane quindi fino al venir meno della situazione di antigiuridicità, e il mancato esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza della discarica, anche dopo la cessazione dei conferimenti, non può rientrare in un generico obbligo di eliminare le conseguenze di un reato già perfezionato ed esaurito, rappresentando invece parte costitutiva del reato sanzionato dal “Codice ambientale”.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 novembre 2014, n. 45931
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