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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2024, n. 20028

Rifiuti - Disciplina generale ex Parte IV, Dlgs 152/2006 - Applicazione - Esclusioni - Articolo 185, comma 2, lettera d), Dlgs 152/2006 (articolo 22, Lr Liguria 18/1999) - Rifiuti da estrazione ex articolo 3, Dlgs 117/2008 - Nozione - Residui derivati dallo sfruttamento della cava che restano entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura - Sussistenza - Residui derivanti da nuove e successive attività di lavorazione del materiale estrattivo - Esclusione - Reato di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Sono soggetti alla disciplina speciale sui rifiuti di estrazione solo i residui provenienti dallo sfruttamento della cava e non anche quelli che derivano da lavorazioni successive realizzate all'esterno.
Così la Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2024, n. 20028 pronunciandosi sull'interpretazione dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006 che esclude dalla disciplina generale sui rifiuti quelli derivanti dall'estrazione e dal trattamento delle risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
La Corte chiarisce sul punto che sono esclusi dalla normativa generale sui rifiuti "solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura". Mentre i rifiuti derivanti dalla diversa e successiva lavorazione sui prodotti della cava devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale ex Dlgs 152/2006.
Sulla base di tale principio la Corte ha censurato quanto deciso dal Tribunale di Genova che aveva escluso nella fattispecie l'integrazione del reato di discarica abusiva ex Dlgs 152/2006 sull'erroneo presupposto che i rifiuti derivanti dal taglio dell'ardesia effettuato dal soggetto autorizzato alla coltivazione della cava presso uno stabilimento produttivo esterno sarebbero sottratti alla disciplina generale sui rifiuti. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 maggio 2024, n. 20028