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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2021, n. 17387

Rifiuti - Discarica non autorizzata (N.d.R.: articolo 2 del Dlgs 36/2003 definisce la discarica) - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Confisca dell'area  di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato -  Estinzione del reato - Conseguenze - Inapplicabilità della confisca - Bonifica dell'area - Circostanza che non fa venire meno le esigenze di cautela - Sussistenza

La bonifica dell'area su cui insiste una discarica abusiva non esclude la confisca del terreno se responsabile del reato è il proprietario. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 2021 n.17387 in merito alla responsabilità del proprietario di un terreno nell'agrigentino su cui insiste una discarica abusiva. A nulla rileva dunque che sia sotto bonifica l'area in questione di circa 400 mq in cui erano presenti materiali eterogenei come cumuli (alti 5 metri) di terra e pietre da scavo, materiale ferroso e plastica per un periodo significativo di tempo. Alla sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 segue infatti la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se l'autore del reato o il compartecipe sono i proprietari. Altresì, la stessa disposizione normativa citata fa "salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi", circostanze che dunque non fanno venire meno le esigenze di cautela sottese all'adozione del provvedimento di confisca. Diversamente, la misura della confisca può essere esclusa solo se l'area su cui insiste la discarica è di proprietà di una terza persona che non coincide né con l'autore dell'illecito né con chi vi ha concorso. L'estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione fa invece venire meno la confisca se già disposta. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 maggio 2021, n. 17387