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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2015, n. 40252

Terre e rocce da scavo - Destinazione a lavori di ristrutturazione edilizia - Articolo 186, Dlgs 152/2006 - Deroghe alla disciplina in materia di rifiuti - Insufficienza - Prova di un riutilizzo ambientalmente compatibile - Necessità - Introduzione non autorizzata sul territorio nazionale - Traffico illecito - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La presenza di arsenico in misura superiore ai limiti consentiti dalla legge, secondo la Cassazione, esclude che le terre da scavo possano essere riutilizzate come sottoprodotti nel rispetto di un progetto ambientalmente compatibile.
In considerazione di tale assorbente profilo, la Suprema Corte (sentenza 40252/2015) ha dichiarato palesemente infondato il ricorso contro una condanna per traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, Dlgs 152/2006), seguita all’introduzione non autorizzata sul territorio nazionale di un carico di terre e rocce da scavo.
Dedurre che il carico sia destinato a dei lavori di ristrutturazione edilizia non basta ad escludere la natura di rifiuto dello stesso, precisa il Giudice di legittimità nella sentenza, se non si prova che tale riutilizzo avviene secondo un progetto compatibile con l’ambiente.
Quando l’accusa prova l’esistenza di una concentrazione d’inquinanti superiore ai massimi consentiti, d’altra parte, è esclusa l’applicazione delle deroghe alla disciplina sui rifiuti, alla luce sia della disciplina vigente all’epoca dei fatti (articolo 186, Dlgs 152/2006), sia di quella attualmente vigente (articolo 184-bis, Dlgs 152/2006).

Corte di Cassazione

Sentenza 7 ottobre 2015, n. 40252