Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2017, n. 10548
Rifiuti - Tassa rifiuti - Esenzione - Dlgs 507/1993 - Produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio - Regolamento comunale - Riduzione forfetaria - Illegittimità - Detassazione totale se esiste piena prova del contribuente delle aree in cui si formano rifiuti speciali e dello smaltimento in proprio - Sussistenza
Se il contribuente fornisce piena prova sulle aree su cui si formano rifiuti speciali e sul modo in cui provvede allo smaltimento diretto, il Comune deve applicare l'esonero pieno della tassa rifiuti.
La Corte di Cassazione civile nella sentenza 28 aprile 2017, n. 10548, ha confermato la sentenza di merito con cui il Giudice aveva riconosciuto a un'impresa toscana la detassazione totale ai fini della tassa rifiuti per le superfici dove si formavano rifiuti speciali, nonostante il regolamento comunale prevedesse per la categoria di attività (cantieristica e rimessaggio imbarcazioni) la riduzione forfettaria del 30%.
Per i Giudici l'articolo 62, comma 3 Dlgs 507/1993 prevede la possibilità di assoggettare determinate attività produttive a riduzione della tassa rifiuti, ma se non c'è il regolamento comunale, la detassazione è totale. Nel caso di specie è vero che il regolamento del Comune prevede la detassazione forfettaria ma solo nel caso in cui "risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali". Nel caso di specie il contribuente ha pienamente provato in quali aree si formano i rifiuti speciali e in quale modo provvede allo smaltimento diretto, per cui ha diritto all'esonero pieno (vedi anche articolo 1, comma 649, legge 147/2013 sulla Tari).
Corte di Cassazione
Sentenza 28 aprile 2017, n. 10548
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