Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2016, causa C-553/15
Appalti pubblici - Servizio rifiuti - Articolo 149-bis, Dlgs 152/2006 - Affidamento diretto senza gara "in house" - Presupposti - Controllo analogo e svolgimento dell'attività prevalente nei confronti degli Enti affidanti - Attività svolta dall'affidataria verso Ente non socio - Natura - Attività svolta nei confronti di terzi
Nell'ambito delle regole dell'affidamento di appalti pubblici "in house" l'attività che l'affidataria svolge per un Ente non socio e che non esercita controllo su di essa è considerata "attività svolta a favore di terzi".
Lo ha ricordato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 8 dicembre 2016, causa C‑553/15 sul caso di un affidamento del servizio rifiuti "in house" a una società abruzzese. Rispondendo alla questione pregiudiziale posta dai Giudici italiani la Corte ha ricordato i "paletti" dell'affidamento "in house" messi dalla Giurisprudenza e ora "codificati" dalle direttive appalti 2014/24/Ue e 2014/25/Ue recepite col Dlgs 50/2016). Se la società affidataria del servizio svolge attività anche per Enti non soci, tale attività non soddisfa i requisiti dell'"in house" e va considerata "attività svolta in favore di terzi" anche se l'attività svolta sia imposta da un'Amministrazione pubblica.
Inoltre sempre con riferimento al requisito che la società affidataria debba svolga l'attività prevalente per gli Enti territoriali che siano suoi soci e che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all'occorrenza, l'attività che la stessa affidataria abbia svolto per detti Enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 8 dicembre 2016, causa C-553/15
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: