Sentenza Corte di Cassazione 6 febbraio 2017, n. 5442
Residui di falegnameria - Nozione di rifiuto - Rientrano - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Elementi positivi ed elementi negativi - Rilevanza della volontà/necessità del detentore di disfarsi dei residui - Mera cessione a terzi a titolo oneroso - Qualifica di rifiuto - Sussistenza
Secondo la Corte di Cassazione, la natura di rifiuto di un residuo di produzione non può essere perduta in ragione di un mero accordo che ne preveda la cessione a titolo oneroso a un soggetto terzo.
La Suprema Corte (sentenza 6 febbraio 2017, n. 5442) ha così cassato e rinviato al mittente la sentenza con cui il Tribunale di Asti aveva assolto il titolare di una falegnameria dall'accusa di aver smaltito residui della lavorazione (trucioli e segatura) senza autorizzazione, avendoli consegnati a ditta non autorizzata.
Ha errato il Tribunale nel negare "apoditticamente" la qualifica di rifiuto facendo leva esclusivamente sul fatto che i residui di produzione fossero costantemente venduti ad altra società, senza considerare natura e destinazione degli stessi in ragione delle intenzioni del detentore.
Una volta acquisita in forza di elementi positivi (volontà/necessità del detentore di "disfarsi" del residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto), la natura di rifiuto non può essere certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità. Opinare in termini diversi "comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità".
Corte di Cassazione
Sentenza 6 febbraio 2017, n. 5442
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