Sentenza Corte di Cassazione 1° giugno 2017, n. 27543
Infortunio lavoratore - Obbligo formazione del datore ex articolo 37, Dlgs 81/2008 - Mancanza - Comportamento abnorme ed eccentrico del lavoratore - Insussistenza - Responsabilità ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza
In materia di sicurezza sul lavoro, si ha responsabilità del datore per un sinistro occorso al lavoratore, laddove la condotta di questo ultimo non sia stata eccentrica rispetto alle mansioni affidategli.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 1° giugno 2017, n. 27543, ripercorso quando il datore di lavoro possa non incorre in una responsabilità per omessa formazione di cui all’articolo 37, Dlgs 81/2008. Il nesso causale tra omissione ed evento lesivo può esser interrotto da un comportamento abnorme del lavoratore, che si ha non quando sia eccezionale il comportamento, bensì quando sia eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante/datore sia chiamato a governare.
Nel caso concreto, il datore toscano che aveva mal adempiuto al proprio obbligo di formazione, è stato ritenuto responsabile per lesioni gravi ex articolo 590, Codice penale, non avendo il lavoratore tenuto un comportamento eccentrico.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° giugno 2017, n. 27543
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