Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 ottobre 2019, n. 43193

Sicurezza sul lavoro - Infortunio mortale del lavoratore -  Svolgimento di attività su ordine del preposto - Assenza di direttive in materia antinfortunistica - Responsabilità del preposto per omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Per assunzione mansioni dirigenziali di fatto - Articoli 2 e 299 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Preposto che impartisce ad altri l'ordine di svolgere determinate attività assume la mansione di dirigente con il dovere di far rispettare le norme antinfortunistiche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza del 22 ottobre n. 43193 che ha ritenuto responsabile un preposto per l'infortunio mortale di un manutentore meccanico impegnato nei lavori di smontaggio e sollevamento di un frantoio in Sardegna. Per costante giurisprudenza, chi dà l’ordine di eseguire un lavoro, anche se non impartisce direttive sulle modalità di esecuzione, si inserisce e assume di fatto le mansioni di dirigente ed è tenuto a far rispettare le regole sulla sicurezza; a norma degli articoli 2 e 299 del Dlgs 81/2008 è un garante e in quanto tale deve porre in essere anche le cautele finalizzate alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente del lavoratore.
A nulla rileva dunque l'asserzione sull'abnormità della condotta dell'operaio che manovrava un'autogrù nonostante fosse privo della necessaria abilitazione. Di quest'ultima circostanza, della mancata formazione e dell'omessa manutenzione del mezzo d'opera era infatti consapevole il responsabile dei lavori con poteri giuridici connessi alla qualifica di dirigente. 
Neppure il mancato rilievo da parte degli organi ispettivi del difetto strutturale della gru esclude la responsabilità del preposto che avrebbe potuto agevolmente percepire l'assenza delle staffe. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 22 ottobre 2019, n. 43193