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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 settembre 2023, n. 38914

Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 18, Dlgs 81/2008) - Riservare l'uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari a lavoratori adeguatamente formati (articolo 71, comma 7, lettera a), Dlgs 81/2008) - Violazione - Comportamento imprudente del lavoratore - Sinistro mortale - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero - Adozione da parte del datore delle cautele finalizzate a governare anche il comportamento imprudente del lavoratore - Condotta abnorme del lavoratore tale da attivare un rischio eccentrico - Necessità - Insussistenza - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Compiti (articolo 50, Dlgs 81/2008) - Partecipazione al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro - Sussistenza

Il datore di lavoro che omette di fornire ai dipendenti una formazione adeguata risponde dell'infortunio del lavoratore anche se l'evento lesivo è dipeso da un suo comportamento imprudente.
Con sentenza 38914/2023 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato dalla Corte d'appello di Bari per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare, per aver consentito che il lavoratore svolgesse di fatto funzioni diverse da quelle per le quali era stato assunto senza riceverne la corrispondente formazione.
La Corte ricorda che, in caso di infortuni sul lavoro, il datore è esente da responsabilità solo se la condotta del lavoratore è tale da attivare un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal datore, e se dunque quest'ultimo ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente del lavoratore.
Nella specie, la Corte avalla quanto sostenuto dai Giudici di merito secondo cui il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non valeva ed elidere il nesso di causa tra la condotta omissiva posta in essere dall'imputato e il sinistro mortale. Atteso che proprio in ragione dell'omessa formazione del lavoratore sull'utilizzo del carrello elevatore "lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l'utilizzo del muletto". (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 25 settembre 2023, n. 38914