Legge 22 maggio 2017, n. 81
Misure per tutela lavoro - Stralcio - Lavoro agile (cd. "smart working") - Attività lavorativa in studi professionali - Sicurezza e salute dei lavoratori
N.d.R.: alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 142/2022 (di conversione, con modifiche, del Dl 115/2022, cd. "Decreto Aiuti-bis") l'assetto delle regole sulla modalità di formalizzazione e comunicazione alla Pubblica amministrazione delle attività lavorative in "smart working" (lavoro agile) è il seguente:
- dal 22/9/2022 al 31/12/2022 ritrovano applicazione le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, in base alle quali non occorre la preventiva stipula di un accordo individuale ex legge 81/2017 e la comunicazione alla P.a. può essere effettuata nel modo semplificato indicato dalle stesse disposizioni;
- dal 1/1/2023 si riespande l'operatività delle disposizioni ex articolo 23 della legge 81/2017 che prevedono la stipula di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e la sua comunicazione alla P.a. secondo le modalità stabilite dall'attuativo Dm 149/2022.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 22 maggio 2017, n. 81
(Gu 13 giugno 2017 n. 135)
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