Sentenza Consiglio di Stato 11 giugno 2018, n. 3589
Appalti verdi - Affidamento di servizio di pulizia e guardaroba, isola ecologica, facchinaggio - Prestazione di garanzia per partecipare alla procedura - Riduzione - Possesso di certificazioni ambientali - Articolo 93 del Dlgs 50/2016 - Cumulabilità delle riduzioni previste per possesso della certificazione Iso 9001 e Iso 14001 - Esclusione - Applicazione da parte dell'impresa del cumulo - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza
La riduzione percentuale della garanzia per partecipare a un appalto prevista per chi ha certificazioni ambientali ex articolo 93, Dlgs 50/2016 non consente il cumulo del bonus a chi ha sia la Iso 9001 sia la Iso 14001.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 11 giugno 2018, n. 3589 con cui ha confermato l'esclusione di una impresa da una gara per l'affidamento di un servizio di pulizia e guardaroba, isola ecologica, facchinaggio. Il Codice appalti Dlgs 50/2016 all'articolo 93, comma 7 prevede che la garanzia da prestare per partecipare a una gara possa essere ridotta se l'impresa partecipante possiede delle certificazioni ambientali, consentendo in alcuni casi il cumulo dei "bonus".
Il bando di gara, ripetendo quanto previsto dalla norma di legge, non consentiva al partecipante di cumulare la riduzione del 50% della garanzia per chi possiede una certificazione Iso 9001 con il 20% di riduzione per chi possiede la certificazione Iso 14001. Le riduzioni in questione sono alternative. L'impresa invece, possedendo entrambe le certificazioni aveva cumulato i due bonus, venendo così legittimamente esclusa dalla gara.
Consiglio di Stato
Sentenza 11 giugno 2018, n. 3589
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