Sentenza Consiglio di Stato 26 aprile 2022, n. 3197
Appalti pubblici - Appalto per la fornitura di scarponcini multifunzione di sicurezza - Affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Bando di gara - Criteri ambientali minimi (Cam) - Articolo 34, Dlgs 50/2016 - Cam per la fornitura di calzature da lavoro - Dm Ambiente (ora Mite) 17 maggio 2018 - Recepimento dei Cam nelle specifiche tecniche del bando di gara - Obbligatorietà - Sussistenza - Dimostrazione da parte dell'offerente del rispetto dei criteri ambientali minimi - Necessità - Sussistenza - Offerta tecnica dell'aggiudicataria - Mancata produzione della documentazione attestante il rispetto dei Cam - Dichiarazione sostitutiva di impegno al rispetto dei Cam in fase esecutiva - Illegittimità - Sussistenza - Annullamento aggiudicazione gara - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Lazio 2 agosto 2021, n. 9140.
Il partecipante ad un appalto della P.a. deve dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi (Cam) già in sede di offerta e non in fase esecutiva post aggiudicazione.
Così ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 26 aprile 2022, n. 3197 che ha confermato la sentenza del Tar Lazio 2 agosto 2021, n. 9140 annullando l'aggiudicazione da parte di una Amministrazione di un appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (scarponcini multifunzione di sicurezza) da aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 e nel rispetto dei criteri ambientali minimi per le calzature da lavoro (Dm 17 maggio 2018) ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 50/2016. L'aggiudicataria non aveva fornito la dimostrazione già in sede di offerta del rispetto dei Cam, fornendo un generico impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi in fase esecutiva dell'appalto.
I Giudici laziali hanno però affermato che la normativa è chiara nel distinguere le "Specifiche tecniche" contenute nel bando di gara (nelle quali sono inseriti i Cam), e il cui possesso deve essere dimostrato in sede di offerta, tanto che le norme fanno riferimento all'offerente non all'aggiudicatario dell'appalto, dalle "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali", il cui rispetto va accertato solo in fase esecutiva. Pertanto è illegittima l'aggiudicazione di un appalto a un offerente che non dimostri già in sede di offerta di rispettare i criteri ambientali minimi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 26 aprile 2022, n. 3197
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