Sentenza Corte di Giustizia Ue 22 febbraio 2018, causa C-572/16
Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea – Articolo 10-bis, direttiva 2003/87/Ce – Procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013‑2020 – Decisione 2011/278/Ue - Domanda di assegnazione – Dati errati – Rettifica – Termine di decadenza
Gli Stati membri possono fissare un termine per il deposito delle domande di assegnazione delle quote, senza possibilità di rettifiche o integrazioni, ma la scadenza non deve risultare "praticamente impossibile o eccessivamente difficile".
L'indicazione arriva dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 22 febbraio 2018, causa C-572/16) che interpreta così le disposizioni della direttiva "Emission trading" 2003/87/Ce e della decisione 2011/287/Ue di armonizzzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni.
La causa nasce tra un impianto chimico tedesco che, dopo aver omesso di comunicare alcuni dati complementari sulle proprie emissioni nel periodo 2005-2008 (fonte di riferimento per l'assegnazione delle quote gratuite nel periodo 2013-2020), si era visto respingere da parte dell’autorità nazionale competente la successiva domanda di rettifica dei dati, in applicazione di un termine di decadenza (nello specifico, di poco superiore ai tre mesi) previsto dalla norma tedesca ma non disciplinato a livello Ue.
Secondo la Cge, i termini di decadenza procedurale, in linea di principio, sono compatibili sia con il principio di certezza, sia con quello di effettività del diritto.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 22 febbraio 2018, causa C-572/16
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