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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 13 marzo 2018, n. 11259

Rifiuti - Deposito fanghi da autolavaggio nei pozzetti - Periodo superiore a un anno - Deposito temporaneo - Articolo 183, lettera bb), n. 2, Dlgs 152/2006 - Inconfigurabilità - Deposito incontrollato - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sanzionabilità

La circostanza che il deposito di rifiuti si sia protratto per una durata superiore ad un anno consente di escludere che lo stesso possa essere considerato "temporaneo" ai sensi del Dlgs 152/2006.
In tale ipotesi, precisa la Corte di Cassazione nell'ordinanza 11259/2018, il deposito diventa incontrollato e configura quindi un reato sanzionabile ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006.
Alla luce di tale motivazione, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta al titolare di un autolavaggio dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (3mila euro di ammenda): nel caso specifico, infatti, il Tribunale aveva verificato con certezza la data della prima operazione di deposito dei fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio (3 maggio 2011), e dato che in occasione di un sopralluogo, effettuato il 30 agosto 2012, i fanghi risultavano ancora depositati nei pozzetti, il Giudice ha legittimamente escluso che lo stesso potesse qualificarsi come "temporaneo", alla luce dei limiti temporali imposti dall'articolo 183, lettera bb), n. 2.

Corte di Cassazione

Ordinanza 13 marzo 2018, n. 11259