Sentenza Consiglio di Stato 8 aprile 2021, n. 2847
Discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 2, comma 1, lettera g), Dlgs 36/2003) – Sversamento del percolato in corso d’acqua – Ordinanza sindacale ex articolo 50, Dlgs 267/2000 – Legittimità – Carattere ripristinatorio – Sussistenza – Accertamento delle responsabilità – Irrilevanza – Proprietario del terreno – Responsabilità – Sussistenza – Ordinanza di rimozione dei rifiuti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 e ordinanza di bonifica ex articolo 240 del Dlgs 152/2006 – Differenza di presupposti e di conseguenza – Accordi di natura contrattuale per il trasferimento della disponibilità di un’area al fine di destinarla a discarica di rifiuti – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in capo al concessionario - Insussistenza
Il Sindaco può ordinare al proprietario del terreno di far cessare il "ruscellamento" del percolato prodotto dalla discarica - non più operativa - realizzata anni prima da (ex) affittuario del fondo.
L'ordinanza contingibile ed urgente emanata ai sensi dell'articolo 50 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali"), ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 2847/2021, ha carattere ripristinatorio a tutela della salute pubblica e quindi, prescindendo dall'accertamento delle responsabilità nella causazione del fattore di pericolo, non può che incombere sul proprietario del terreno dove è ubicata la discarica.
Ha quindi ben operato il Comune calabrese che, dopo aver realizzato una discarica su un terreno appositamente affittato - "a canone maggiorato" e con "bonifica" a carico del proprietario dell’area - ha poi ordinato al proprietario della stessa area, a distanza di anni dalla cessazione del contratto, di "cauterizzare" con urgenza il problema rappresentato dallo sversamento in un corso d'acqua, destinato all'irrigazione dei terreni agricoli circostanti, del percolato originato dal troppo pieno di una vasca della discarica. Danno derivato, sottolinea il CdS, non dalla situazione dei terreni al momento della cessazione dell'affitto "ma dal loro mantenimento inalterato nel tempo, senza l'adozione di qualsivoglia accorgimento".
La natura atipica dell'atto volto al trasferimento della disponibilità di un'area per destinarla a discarica di rifiuti, osserva inoltre incidentalmente il Giudice, "non implica anche, necessariamente, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al concessionario". (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 8 aprile 2021, n. 2847
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