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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1 giugno 2022, n. 4445

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento di un sito di interesse nazionale - Interventi di messa in sicurezza ex articolo 245, Dlgs 152/2006 imposti al proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Misura prevenzionale e non sanzionatoria che non presuppone l'accertamento del dolo o colpa nell'inquinamento a carico del proprietario - Interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ex articolo 242, Dlgs 152/2006 - Applicazione esclusivamente al responsabile dell'inquinamento - Sussistenza

È legittimo l'ordine di messa in sicurezza di un sito inquinato disposto a carico del proprietario incolpevole stante il carattere prevenzionale e non sanzionatorio della misura.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 1 giugno 2022, n. 4445 in relazione agli obblighi imposti ex articolo 245, Dlgs 152/2006 dalla P.a. all'impresa proprietaria di un impianto di produzione di cemento sito in una zona industriale in Puglia ricompresa in un sito di bonifica di interesse nazionale. Per i Giudici la messa in sicurezza di un sito inquinato non ha di per sé natura sanzionatoria, ma costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente. Non avendo finalità ripristinatoria, non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa in capo al proprietario.
Diverso il discorso nel caso degli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino che ex articolo 242, Dlgs 152/2006 gravano sul responsabile della contaminazione, colui al quale - per una sua condotta commissiva od omissiva - sia imputabile l'inquinamento. A tale regime fa comunque eccezione il caso in cui il proprietario incolpevole abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In quel caso il proprietario avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente Autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 1 giugno 2022, n. 4445