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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 31 ottobre 2018, n. 49802

Rifiuti non pericolosi – Reato di trasporto non autorizzato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sequestro preventivo del mezzo utilizzato per la condotta illecita – Divieto di revoca – Articolo 324, comma 7, C.p.p. – Applicabilità limitata ai casi di confisca obbligatoria ex articolo 240, comma 2, C.p. – Sussistenza - Interpretazione analogica – Esclusa – Confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti ex Dlgs 152/2006 – Non rientra

Il divieto di revoca del sequestro preventivo ex Codice di procedura penale non è applicabile ai fini della (consequenziale) confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per trasporti illeciti di rifiuti ex Dlgs 152/2006.
Stando al principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 49802/2018, il divieto di revoca del sequestro preventivo nei casi di confisca obbligatoria di cui all'articolo 240 del C.p. (cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione o uso costituisce reato, strumenti utilizzati per reati informatici), previsto dall'articolo 324 del C.p.p., non è suscettibile di interpretazione analogica in quanto deroga al principio generale della revocabilità della misura reale.
Tale orientamento, formulato prima dell'introduzione nel C.p. di nuove ipotesi di confisca obbligatoria (articolo 240-bis introdotto dal Dlgs 21/2018), è "rafforzato" dalla considerazione che, se il Legislatore avesse voluto estendere il divieto di revoca a tutte le ipotesi di confisca obbligatorie, avrebbe dettato una norma esplicita al riguardo.
Il Giudice ha così annullato un'ordinanza con la quale il Tribunale di Verona aveva respinto una richiesta di riesame del sequestro probatorio di un veicolo appartenente a un soggetto indagato per trasporto illecito di rifiuti, senza fornire alcuna motivazione sul permanere del vincolo per finalità probatorie.

Corte di Cassazione

Sentenza 31 ottobre 2018, n. 49802