Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2019, n. 3445
Sicurezza sul lavoro Attività di scavo - Morte lavoratore - Distacco di terreno e materiale di riporto dalla parete di scavo – Responsabilità committente e responsabile dei lavori (Ndr: articoli 26 e ss., Dlgs 81/2008) – Per omessa vigilanza su coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori in merito ad effettivo svolgimento proprie attività e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento – Sussistenza – Continuità giurisprudenziale (Ndr: tra Dlgs 494/1996 e Dlgs 81/2008, articolo 93) – Sussistenza
Il committente che ha omesso la vigilanza sulla catena esecutiva di lavori di scavo risponde della morte del lavoratore schiacciato da terreno e materiali di riporto.
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 24 gennaio 2019, n. 3445 ha ricordato che la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità sia della redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, sia dell'obbligo di vigilanza sul coordinatore in ordine all'effettivo svolgimento della sua attività.
Nella fattispecie in esame i Giudici hanno confermato la responsabilità dell'imputato piemontese per aver causato la morte del lavoratore, avvenuta in un cantiere per la costruzione della rete fognaria all'interno di uno scavo per la posa dei tubi, dovuta al distacco del terreno e materiali di riporto dalla parete dello scavo, a causa di casseri di protezione inadeguati alla discesa dei lavoratori nello scavo.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 gennaio 2019, n. 3445
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