Sentenza Tar Valle d'Aosta 23 aprile 2019, n. 22
Appalti - Gara per l'affidamento di lavori di bonifica e ripristino ambientale - Requisiti di partecipazione - Articolo 48, Dlgs 50/2016 - Associazione temporanea di imprese - Iscrizione all'Albo gestori di tutte le imprese associate - Articolo 212, Dlgs 152/2006 e articolo 8, Dm 120/2014 - Necessità - Sussistenza - Cumulo delle classi di iscrizione all'Albo per soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando - Legittimità - Sussistenza
Per partecipare a un appalto di lavori di bonifica tramite un'associazione temporanea di imprese (Ati) tutte le associate devono essere iscritte all'Albo gestori ambientali ma possono "cumulare" le classi di iscrizione.
Così ha deciso il Tar Valle d'Aosta 23 aprile 2019, n. 22 in merito all'aggiudicazione di un appalto per interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente di ex cave e discariche di amianto in un Comune (categoria OG12). Hanno ricordato i Giudici che l'iscrizione all'Albo gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 e articolo 8, Dm 140/2010 è articolata in categorie (relative all'attività) e classi (relative alla popolazione complessivamente servita, alle tonnellate annue di rifiuti gestiti, all'importo dei lavori di bonifica cantierabili).
In ossequio alle caratteristiche e finalità dell'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, se da un lato è necessario che per partecipare ad appalti di lavori in categoria OG 12 (bonifica e ripristino ambientale) tutte le imprese del raggruppamento siano iscritte all'Albo gestori ambientali, dall'altro è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire.
Tar Valle d'Aosta
Sentenza 23 aprile 2019, n. 22
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