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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 novembre 2011, n. 6328

Rifiuti - Appalti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Necessità

Quando il bando non fornisce indicazioni, la mancata iscrizione della società capogruppo alla categoria 9 dell’Albo gestori (bonifica di siti) legittima l'esclusione del gruppo di imprese dalla gara.
Il Consiglio di Stato (sentenza 6328/2011) ha così confermato l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per la messa in sicurezza d’emergenza e la caratterizzazione di un’ex discarica, causa la mancata iscrizione dell’impresa capogruppo dell’Ati aggiudicatrice alla categoria 9 dell’Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria in assenza di indicazioni nel bando sulla percentuale richiesta di opere rientrante nella categoria in questione.
Il requisito dell’iscrizione all’Albo ha una finalità del tutto diversa rispetto alle qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, sottolinea nell’occasione il CdS, tanto che l’appartenenza alla “richiesta categoria OG12 è afferente a lavori di bonifica e protezione ambientale e non implica quella diretta specializzazione nel campo dei rifiuti connessa all’iscrizione all’Albo”.

Consiglio di Stato

Sentenza 30 novembre 2011 n. 6328