Sentenza Corte di Cassazione 8 agosto 2017, n. 38981
Rifiuti - Produttore - Conferimento a soggetti terzi per il trasporto e lo smaltimento - Onere di accertare che siano debitamente autorizzati - Regola di cautela imprenditoriale - Inosservanza - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Concorso - Applicabilità
La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale chi conferisce a soggetti terzi i propri rifiuti per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati per tali operazioni.
L'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 38981/2017, è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti, in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
La Suprema Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Alessandria ha condannato il titolare di una carrozzeria, che aveva "regalato" due paraurti di plastica a un soggetto che a sua volta li aveva abbandonati su un terreno, per trasporto e smaltimento non autorizzato di rifiuti ferrosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Corte di Cassazione
Sentenza 8 agosto 2017, n. 38981
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