Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2013, n. 23091
Rifiuti - Ordine di rimozione - Inosservanza del proprietario del terreno - Reato di discarica abusiva - Sussistenza
È ravvisabile il reato di discarica abusiva anche nei confronti del soggetto che non rispetta l'ordine di rimuovere i rifiuti allorché con tale comportamento permetta che la discarica aumenti di dimensioni.
Infatti, sebbene per la realizzazione del reato è di norma richiesta una condotta commissiva (secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ribadito anche nella sentenza 9 maggio 2013, n. 23091) nel caso in cui il proprietario del terreno, destinatario di un'ordinanza sindacale con la quale gli è stato ingiunto di rimuovere i rifiuti ivi presenti (benché non da lui depositati) e provvedere alla messa in sicurezza, non vi provveda, egli è comunque imputabile del reato.
Ricordiamo che comunque il proprietario del terreno non ha nessun obbligo di rimuovere i rifiuti depositati da terzi, salvo che abbia partecipato alla realizzazione della discarica medesima (e salvo che sia stata emessa, come nel caso di specie, un'ordinanza di rimozione).
Corte di Cassazione
Sentenza 29 maggio 2013, n. 23091
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: