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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 giugno 2021, n. 23347

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Configurabilità - Ingente quantitativo - Valutazione - Riferimento al solo dato ponderale - Esclusione - Giudizio complessivo che tenga conto della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente - Necessità - Sussistenza

La nozione di "ingente quantitativo" ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti va valutata non solo in base al mero dato quantitativo sul "peso" dei rifiuti.
Confermata dalla Cassazione nella sentenza 15 giugno 2021, n. 23347 la condanna per traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006 ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale) del titolare di una azienda autorizzata al recupero di rifiuti in Campania per avere gestito illegittimamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali misti – anche pericolosi - non differenziati ammassati tra loro. Di fronte alla doglianza che trattavasi di esiguo quantitativo di rifiuti rispetto a quelli autorizzati alla gestione, la Cassazione ha precisato che la nozione di "ingente quantitativo" ai fini della configurazione del reato di traffico illecito di rifiuti non può essere determinata a priori attraverso riferimenti a dati specifici come il peso, ma deve basarsi su un giudizio complessivo che tenga conto della natura del reato, della pericolosità per la salute e l'ambiente, insomma una serie di circostanze nelle quali l'elemento quantitativo è solo uno dei parametri di riferimento.
Dall'altro privo di pregio il fatto che le tonnellate di rifiuti rinvenute fossero in peso 1/32 di quelle autorizzate, dato che l'autorizzazione alla gestione è subordinata al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, la mancata realizzazione delle quali non consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti. Essendo a queste condizioni l'autorizzazione tamquam non esset (come se non ci fosse) il quantitativo di quei rifiuti "fuori autorizzazione" non può che essere ingente, valutato alla luce della sua pregnanza, dovuta al fatto, nel caso di specie, che ci si trova in presenza di rifiuti anche pericolosi oltretutto trattati nell'arco di neppure sei mesi, rapportandosi la valutazione all'attività abusiva nel suo complesso. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 giugno 2021, n. 23347