Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 luglio 2021, causa C-295/20
Appalti - Rifiuti - Appalto del servizio di spedizione transfrontaliera di rifiuti - Qualificazione del partecipante alla gara - Articoli 18, 58 e 70, direttiva 2014/24/Ue (N.d.R.: articolo 83, Dlgs 50/2016) - Obbligo di essere titolare al momento dell'offerta di un'autorizzazione per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Articolo 2, punto 35, e articolo 3, regolamento 1013/2006/Ce - Esclusione - Condizione di esecuzione, non di partecipazione all'appalto - Sussistenza - Respingimento dell'offerta - Ragioni - Mancanza della prova del soddisfacimento di una condizione di esecuzione dell'appalto - Contrasto con la direttiva 2014/24/Ue, articolo 70 - Sussistenza
Il possesso dell'autorizzazione alla spedizione internazionale di rifiuti ex regolamento 1013/2006/Ce rileva in fase di esecuzione dell'appalto per l'export rifiuti, non ai fini della partecipazione alla gara.
Questa la risposta data dalla Corte di Giustizia Ue ad un Giudice lituano nella sentenza 8 luglio 2021, causa C-295/20. Nel caso di specie l'Amministrazione aggiudicatrice aveva pubblicato un bando di gara d'appalto internazionale per un servizio di export di rifiuti pericolosi. L'Amministrazione aveva escluso una impresa in quanto non aveva fornito la prova del possesso dell'autorizzazione all'esportazione rifiuti richiesta dal regolamento 1013/2006/Ce. I Giudici europei però hanno ricordato che la direttiva Ue appalti 2014/24/Ue (articolo 58) impone alla P.a. appaltante di prevedere solo criteri di selezione qualitativa degli offerenti (abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).
Per i Giudici europei l'obbligo di ottenere l'autorizzazione delle Autorità competenti per poter spedire rifiuti pericolosi da uno Stato membro a un altro Stato non rientra in nessuno dei criteri di selezione citati. Pertanto il possesso dell'autorizzazione all'export rifiuti è una condizione di esecuzione dell'appalto, non una di partecipazione. Infine, le norme Ue sugli appalti – in particolare l'articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1 – stabiliscono che un'offerta non può essere respinta per il solo motivo che l'offerente non fornisce, al momento della presentazione dell'offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell'appalto in questione. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 8 luglio 2021, causa C-295/20
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: