Sentenza Corte di Cassazione 22 marzo 2022, n. 9762
Rifiuti - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria veicolo ex articolo 259, Dlgs 152/2006 - Veicolo appartenente a terzo estraneo al reato - Provvedimento di confisca - Applicazione - Esclusione - Condizioni - Obbligo di provare la non conoscenza dell’uso illecito del mezzo non collegabile a sua negligenza - Necessità - Sussistenza
Per evitare la confisca obbligatoria del veicolo il terzo estraneo al reato di gestione illecita di rifiuti deve provare la sua buona fede, cioè che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto.
Un principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 22 marzo 2022, n. 9762 che ha confermato la legittimità del sequestro (ex articolo 259, Dlgs 152/2006) di un autocarro, unitamente al carico di rifiuti trasportato, in relazione al reato di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006, in particolare trasporto illecito di rifiuti.
La Suprema Corte ha ricordato che per evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo, spetta al terzo estraneo al reato – cioè a colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito o ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, cioè che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 marzo 2022, n. 9762
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