Ordinanza Corte di Cassazione 20 giugno 2022, n. 19748
Rifiuti - Trasporto - Formulario di identificazione dei rifiuti (N.d.R.: modello di cui all’allegato B, Dm 145/1998) - Contenuti - Articolo 193, Dlgs 152/2006 - Mancata indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino - Incompletezza - Sanzione amministrativa pecuniaria - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006 - Ricostruibilità dell’informazione sulla base delle altre indicazioni contenute nel formulario – Insussistenza - Sanzionabilità del trasportatore che controfirma il formulario – Sussistenza - Concorso di persone nell'illecito amministrativo (N.d.R.: articolo 5, legge 689/1991) - Elemento costitutivo dell'articolo 193, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Produttore e trasportatore dei rifiuti sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario per il trasporto e, in caso di irregolarità, soggiacciono ciascuno alla sanzione amministrativa ex Dlgs 152/2006.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (ordinanza 19748/2022) che ha così definitivamente respinto il ricorso presentato contro una ordinanza ingiunzione, emessa dalla Provincia di Milano nei confronti di una società cooperativa, a seguito della riscontrata assenza, in diciassette formulari di identificazione dei rifiuti (Fir), del peso dei rifiuti verificato a destinazione.
La Suprema Corte ha respinto, in particolare, il motivo di ricorso presentato dal ricorrente secondo il quale la "paternità" del formulario sarebbe stata erroneamente attribuita anche al trasportatore dei rifiuti, nonostante questi fosse stato pacificamente compilato dal produttore dei rifiuti e solo controfirmato dal trasportatore.
La mancanza nei Fir della doppia misurazione della quantità dei rifiuti (a inizio trasporto e a destino), ribadisce poi la Suprema Corte, determina una evidente incompletezza del documento in quanto tale informazione, dovuta per legge, non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presenti nel documento stesso, né può, d'altra parte, intendersi supplita per relationem sulla base dell'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario. (AG)
Corte di Cassazione
Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19748
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: