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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 5 maggio 2022, n. 712

Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Previo accertamento della responsabilità dolosa o colposa del proprietario del terreno - Necessità - Sussistenza - Ordinanza emanata senza instaurazione del contraddittorio col responsabile dell'abbandono - Illegittimità - Sussistenza

È illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 se non si accerta la responsabilità del proprietario del terreno cui è diretta e in assenza di contraddittorio.
A ricordarlo il Tar Puglia (sentenza 5 maggio 2022, n. 512) che ha annullato l'ordinanza del Sindaco di un Comune che intimava a una Onlus proprietaria di un terreno di rimuovere, ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006, in qualità di proprietaria del terreno, i rifiuti ivi abbandonati.
Il provvedimento è illegittimo, hanno affermato i Giudici pugliesi, in quanto non era stato effettuato da parte dell'Autorità competente alcun accertamento volto a individuare la responsabilità imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al proprietario del terreno e non era nemmeno stato instaurato con lui un contraddittorio nel quale il proprietario potesse evidenziare le sue ragioni, non essendo stata data neanche comunicazione dell'avvio del procedimento ex articolo 7, legge 241/1990. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 5 maggio 2022, n. 712