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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 26 gennaio 2023, n. 124

Rifiuti – Regolamento comunale della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tari) – Introduzione di esenzioni "atipiche" per gli immobili comunali – Articolo 1, comma 660, legge 147/2013 – Obbligo di assicurare la copertura attraverso la fiscalità generale – Sussistenza – Mancata copertura – Illegittimità – Sussistenza – Fissazione di un tetto massimo alla riduzione tariffaria per le utenze che avviano a recupero i rifiuti speciali assimilabili – Contrasto con il principio di proporzionalità della riduzione sancito dall'articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006 – Illegittimità – Sussistenza – Riduzione per i soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi l'anno – Articolo 1, comma 659, lettera d), legge 147/2013 – Legittimità – Sussistenza

Secondo il Tribunale amministrativo della Puglia, il Comune non può porre un tetto massimo alla riduzione della parte variabile della Tari per le attività che avviano a recupero i rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
In base al comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, ricorda il Tar pugliese nella sentenza 26 gennaio 2022, n. 124, la riduzione deve essere "proporzionale" alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato: la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non prevista dal Legislatore, altera tale criterio e non è, quindi, consentita.
Il Tar ha così deciso di annullare un regolamento Tari di un Comune pugliese nella parte in cui fissava un limite percentuale (60%) alla riduzione della parte variabile della Tari nelle ipotesi di avvio a riciclo e a recupero di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
In scia a un proprio precedente (sentenza 352/2017), il Tar ha deciso di annullare lo stesso regolamento comunale anche nella parte in cui prevedeva un regime di esenzione “atipico” per gli immobili comunali, causa mancata copertura finanziaria (solo le esenzioni "tipiche" possono essere addebitate ai contribuenti Tari, le esenzioni "atipiche" devono invece essere coperte attraverso il ricorso alla fiscalità generale). (AG)

Tar Puglia

Sentenza 26 gennaio 2023, n. 124