Ordinanza Corte di Cassazione 14 febbraio 2023, n. 4564
Rifiuti urbani – Tassa – Tarsu – Esenzione o riduzione della superficie tassabile – Magazzino di materiale utilizzato quale "stoccaggio" della produzione effettuata in altro locale – Ricomprensione nella superficie tassabile – Articolo 62, Dlgs 507/1993 – Tares e Tari – Articolo 14, Dl 201/2011 – Articolo 1, commi 641-649, legge 147/2013 – Estensione alla Tari degli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi – Sussistenza – Condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione o una esenzione della superficie tassabile – Onere della prova a carico del contribuente – Sussistenza – Magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi – Assoggettamento – Sussistenza
Solo i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva ed occupati da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali usufruiscono dell'esenzione/riduzione della tassa rifiuti.
È questa l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione che, in un caso relativo a bollette Tares 2013 e Tari 2014, ha confermato – a contrario - la tassabilità della superficie dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attivita? commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi (ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4564).
La Suprema Corte, più in generale, ha ribadito anche il principio secondo il quale in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui e? l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione.
Con l'ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3838, lo stesso Giudice, in un caso avente ad oggetto delle cartelle di pagamento Tarsu per gli anni 2009 e 2010, ha bocciato una sentenza con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia aveva stabilito la completa esenzione di alcune aree adibite a magazzino di materiale ferroso dal calcolo della superficie assoggettabile a tassazione. (AG)
Corte di Cassazione
Ordinanza Corte di Cassazione 14 febbraio 2023, n. 4564
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