Sentenza Consiglio di Stato 28 marzo 2023, n. 3201
Inquinamento (altre forme di) - Provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di radiotelecomunicazioni - Legittimità - Sussistenza - Procedimento unico per l'autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura e all'installazione dell'impianto di trasmissione ex articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24 dicembre 2021 articolo 44, Dlgs 259/2003) - Obbligatorietà - Esclusione
È legittima la presentazione di un'unica istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una struttura di telecomunicazioni e per il relativo esercizio, ma sono ammesse anche istanze distinte.
Così il Consiglio di Stato con sentenza 3201/2023 chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento con cui la Regione Valle d'Aosta autorizzava la realizzazione di una struttura per radiotelecomunicazioni su un terreno di proprietà comunale.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ricorda che sebbene l'articolo 87 del Dlgs 259/2003 (oggi articolo 44, Dlgs 259/2003) preveda un unico procedimento autorizzatorio deputato all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, in cui devono confluire anche le valutazioni edilizie, non può impedirsi, come avvenuto nella specie, la presentazione di due istanze distinte. L'una volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione della sola infrastruttura, l'altra volta a conseguire l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di telecomunicazione ai fini del suo esercizio. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 28 marzo 2023, n. 3201
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