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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 settembre 2022, n. 33969

Sicurezza sul lavoro - Macchinari pericolosi - Attrezzature acquistate prima della direttiva macchine del 1996 (N.d.R.: direttiva 89/392/Cee, recepita in Italia con Dpr 459/1996 e da ultimo sostituita da direttiva 2006/42/Ce, recepita dal Dlgs 17/2010) - Requisiti di sicurezza (articolo 70 del Dlgs 81/2008) - Blocco automatico (allegato V del Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Violazione dell'obbligo di fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (articolo 71 del Dlgs 81/2008) - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza - Condotta del lavoratore - Idoneità ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - Presupposti - Attivazione di un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore - Necessità - Sussistenza

Con riferimento ai macchinari pericolosi, l'obbligo del datore di lavoro di fornire attrezzature dotate di blocco automatico sussiste anche per quelle acquistate prima della "direttiva macchine" Ue.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 33969/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Presidente di una società a responsabilità limitata toscana condannato per il delitto di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso con violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare si contestava al ricorrente la violazione dell'obbligo, quale datore di lavoro, di fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (articoli 70 e 71 del Dlgs 81/2008) e di aver consentito l'instaurarsi di una prassi operativa pericolosa (nella specie i lavoratori alteravano il macchinario permettendo di fatto l'accesso agli ingranaggi in movimento).
La Corte, nel confermare la violazione da parte del ricorrente dell'obbligo  di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni previste per la tutela della sicurezza dei lavoratori, ricorda che con riferimento alle macchine pericolose l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione macchinari provvisti di blocco automatico (atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento) è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate "prima dell'entrata in vigore della ‘direttiva macchine' del 1996" (quindi prima del recepimento della direttiva 89/392/Cee da parte del Dpr 459/1996). Questo perché l'articolo 70, comma 2 del Dlgs 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro costruite o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di disposizioni di recepimento delle "direttive comunitarie di prodotto" devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del Dlgs 81/2008 (tra cui figura il blocco automatico). (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 settembre 2022, n. 33969