Sentenza Corte di Cassazione 5 settembre 2022, n. 32436
Sicurezza sul lavoro - Contratto di appalto - Obblighi del committente - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (articolo 90, comma 9, lettera a) del Dlgs 81/2008) - Adempimento dell'obbligo - Condizioni - Controllo dell'iscrizione dell'impresa appaltatrice nel registro delle imprese - Insufficienza - Verifica dell'adeguatezza dell'impresa rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata - Necessità - Sussistenza - Lavori in quota (N.d.R.: articolo 107 del Dlgs 81/2008) - Infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice - Omessa verifica da parte del committente dell'effettiva disponibilità da parte dell'appaltatore dei dispositivi di sicurezza (violazione dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008) - Responsabilità del committente - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza
Nell'ambito di un appalto il committente deve verificare l'adeguatezza dell'impresa appaltatrice rispetto alla pericolosità dei lavori affidati e non limitarsi a controllare se la ditta è iscritta nel registro delle imprese.
Con sentenza 32436/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la condanna del ricorrente, quale soggetto committente di alcuni lavori "in quota", per il reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale aggravato dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare si contestava la violazione dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008 per aver affidato i lavori a una ditta appaltatrice in assenza di alcuna verifica sulla regolarità dell'impresa e senza vigilare sull'osservanza degli obblighi di sicurezza da parte della appaltatrice.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso la Corte ribadisce che in materia di infortuni sul lavoro, laddove i lavori siano svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nell'esecuzione degli stessi, ometta di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice. Il Collegio precisa sul punto che l'obbligo di verifica (articolo 90, comma 9, lettera a) del Dlgs 81/2008) non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, adempimento di mero carattere amministrativo, "ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata". In particolare, nel caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell'effettiva disponibilità da parte dell'appaltatore dei necessari dispositivi di sicurezza. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 settembre 2022, n. 32436
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