Sentenza Consiglio di Stato 27 dicembre 2023, n. 11203
Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog -Autorizzazione di impianto di telecomunicazioni ex articolo 87, comma 9, Dlgs 259/2003 - Provvedimento rilasciato decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza -Meccanismo del silenzio-assenso - Condizioni - Domanda completa di tutta la documentazione necessaria all'Amministrazione per la valutazione della spettanza del bene della vita (l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto) - Necessità -Sussistenza - Domanda con documentazione carente, incompleta o ambigua che impedisca una compiuta valutazione all'Amministrazione - Formazione del provvedimento tramite silenzio-assenso - Esclusione - Atto inesistente - Sussistenza
Il silenzio-assenso previsto dal Dlgs 259/2003 per l'autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazioni è escluso se la domanda presentata è incompleta e non consente alla P.a. una compiuta valutazione.
Così ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 27 dicembre 2023, n. 11203 che ha accolto il ricorso contro l'installazione di un impianto di telecomunicazioni in Liguria. I ricorrenti lamentavano che non si fosse correttamente formato un provvedimento autorizzatorio per silentium come prevede l'articolo 87, comma 9, Dlgs 259/2003 ai sensi del quale decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, in assenza di interventi ostativi dell'Amministrazione l'autorizzazione si intende rilasciata. Evidenziavano, infatti, carenze documentali nell'istanza e la mancata formazione del silenzio-assenso.
I Giudici hanno concordato sul punto. Nel procedimento amministrativo, ricorda il Consiglio di Stato, la fase centrale è data dall'istruttoria, di cui la fase decisoria – tacita o espressa – rappresenta una conseguenza logica. Il via libera per silenzio-assenso non "taglia" la fase istruttoria e l'obbligo di valutare le domande da parte dell'Amministrazione. Se la domanda contiene tutta la documentazione necessaria all'Amministrazione per la sua valutazione, l'atto formatosi con il silenzio-assenso se difforme dal modello legale sarà illegittimo. Nel caso invece di documentazione carente o incompleta o ambigua che impedisce alla P.a. di valutare correttamente l'istanza, avremo un atto inesistente, perché dal silenzio della P.a. non può scaturire nulla. In tale ipotesi infatti "la volontà provvedimentale dell'Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita." (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 27 dicembre 2023, n. 11203
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