Sentenza Corte di Cassazione 7 maggio 2008, n. 18352
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Abbandono - Mezzo di trasporto - Sequestro cautelare - Ammissibile
Gli scarti di ghiaia e pietrisco sono rifiuti e pertanto il loro abbandono (verificata la sussistenza della volontà o dell'obbligo di disfarsene) configura senz'altro il reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
L'automezzo utilizzato per effettuare le operazioni di scarico di tali materiali, quindi, ben può essere oggetto di sequestro cautelare, onde evitare la continuazione del reato, obbiettivo non perseguibile con il sequestro del solo carico: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio 2008, n. 18352.
Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio 2008, n. 18352
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