Sentenza Corte di Cassazione 6 ottobre 2010, n. 35774
Reato di omessa bonifica - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Non attuazione del piano di caratterizzazione - Reato - Sussiste
Il reato stabilito dall’articolo 257 del Dlgs 152/2006 scatta anche quando il soggetto impedisce la formazione del progetto di bonifica, non attivandosi per la caratterizzazione del sito preliminare.
La Corte di Cassazione ha così rigettato un’eccezione basata sull’assunto che un piano di caratterizzazione incompleto, quindi non idoneo a individuare la fonte della contaminazione, escluda il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 del cd. “Codice ambientale” (sentenza 35774/2010).
Secondo l’unica interpretazione razionale possibile a parere della Suprema Corte, invece, il reato in questione – che punisce il soggetto che non provvede alla bonifica conformemente al progetto approvato dall’autorità - si configura anche quando lo stesso soggetto impedisce la realizzazione di del progetto in questione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 6 ottobre 2010, n. 35774
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