Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2012, n. 13361
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Abbandono - Deposito incontrollato - Deposito temporaneo - Requisiti qualitativi e quantitativi - Non sussistenti
L'accumulo di una cospicua quantità di rifiuti e il tempo prolungato in cui gli stessi sono risultati essere abbandonati determina il reato di deposito incontrollato di rifiuti ed esclude, contestualmente, la sussistenza di un deposito temporaneo.
La nozione di deposito temporaneo, infatti (articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006), ricorda la Cassazione con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361, prevede requisiti specifici: il produttore infatti può scegliere alternativamente tra il limite quantitativo e quello temporale ma in ogni caso il deposito temporaneo non può essere protratto oltre l'anno.
Se si prescinde anche da uno solo dei requisiti richiesti dalla norma, il deposito temporaneo non è ravvisabile, e il deposito (o meglio: l'ammasso) dei rifiuti si delinea come gestione illecita dei rifiuti medesimi.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361
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