Sentenza Corte di Cassazione 15 novembre 2013, n. 45932
Rifiuti - Trasporto illecito - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo del mezzo - Nesso pertinenziale tra res e reato - Legame funzionale - Richiesto - Trasporto occasionale - Non rileva
Il presupposto del nesso pertinenziale tra il mezzo e il reato deve essere motivato dal Giudice, con riferimento alla specifica e intrinseca strumentalità del primo rispetto al secondo.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 45932/2013), che ha ritenuto legittimo l’operato del Tribunale il quale, al fine di valutare il rapporto di pertinenza tra res e reato in sede cautelare, ha ritenuto “altamente significative” la circostanza della pregressa iscrizione all’Albo gestori ambientali della ditta proprietaria del mezzo, e soprattutto “la natura industriale del veicolo strutturalmente e funzionamento adibito al trasporto di quantitativi consistenti di cose”.
Il rapporto pertinenziale tra il veicolo e il reato, che presuppone un legame funzionale e va inteso in senso ampio (“potendo ricomprendere una gamma variegata di situazioni”), non è escluso dall’eventuale natura “occasionale” del trasporto.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 novembre 2013, n. 45932
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