Sentenza Corte di Cassazione 23 ottobre 2015, n. 42719
Rifiuti - Abbandono di ingenti quantità di rifiuti - Abitualità condotta - Nozione di discarica ex articolo 2, comma 1, lettera g) del Dlgs 36/2003 - Applicabilità - Integrazione del reato di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Si ha reato di discarica abusiva di cui all’articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 quando la condotta di abbandono di rifiuti è abituale, costituita da più conferimenti o da unico ma ingente quantitativo.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 23 ottobre 2015 n. 42719 ripercorso la nozione di discarica alla luce del Codice ambientale e del Dlgs 36/2003 (in materia di discariche di rifiuti). Si rinviene all’articolo 2, comma 1, lettera g) di questo ultimo la nozione di discarica, individuata come l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Dal combinato disposto del Dlgs e dell’articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 i Giudici hanno evinto che la natura abituale e organizzata della discarica, la differenziano dal mero abbandono di rifiuti che ha natura occasionale e discontinua.
Nel caso in esame, l’imputato abbandonava un’ingente quantità di rifiuti di costruzione e demolizione, sostenendo che la sua condotta rientrasse nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 256, comma, Dlgs 152/2006 (gestione illecita); la Corte, rilevando la non occasionalità della condotta, lo condannava per discarica abusiva.
Corte di Cassazione
Sentenza 23 ottobre 2015, n. 42719
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