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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 22 giugno 2016, n. 427

Rifiuti - Bando di gara per raccolta e smaltimento percolato - Aggiudicazione - Soggetto non iscritto Albo gestori - Dichiarazione di disponibilità di soggetti terzi autorizzati - Illegittimità - Inapplicabilità dell'avvalimento per il trasporto rifiuti - Articolo 49, Dlgs 163/2006 - Sussistenza

Per il Tar Lazio la legge è chiara nel richiedere ai partecipanti al particolare tipo di gara costituito dal trasporto e smaltimento rifiuti il possesso diretto del requisito di iscrizione all'Albo gestori.
Il Giudice amministrativo di primo grado (sentenza 427/2016) ha così accolto il ricorso presentato contro una delibera di aggiudicazione di un bando per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento del percolato di discarica ad una società che, pur priva di idonea iscrizione all'Albo gestori ambientali, aveva partecipato alla gara utilizzando una "dichiarazione di disponibilità" di altri soggetti in possesso dell'autorizzazione.
Così facendo la stazione appaltante ha violato sia la lex specialis di gara, che escludeva espressamente il subappalto, sia l'articolo 49 del Dlgs 163/2006 (cd. "Tu appalti", ora articolo 89 del Dlgs 50/2016) che espressamente esclude l’applicabilità del cd. "avvalimento" al requisito dell'iscrizione all'Albo gestori.
Il Tar ha così deciso di dichiarare inefficace il contratto stipulato dalla stazione appaltante e di stabilire il subentro della società ricorrente in giudizio, seconda classificata della gara.

 

Per la riforma della presente sentenza si veda la sentenza del Consiglio di Stato 24 febbraio 2017, n. 869.

Tar Lazio

Sentenza 22 giugno 2016, n. 427