Sentenza Consiglio di Stato 29 febbraio 2016, n. 834
Appalti pubblici - Bando per raccolta rifiuti speciali - Domanda di partecipazione - Articoli 38 e 46, Dlgs 163/2006 - Omessa dichiarazione condanne penali - Causa di esclusione - Sussistenza
La mancata dichiarazione di tutte le condanne penali all'amministratore rappresenta una causa di esclusione dalla gara, secondo il Consiglio di Stato, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti di moralità.
Il Giudice amministrativo di secondo grado ha così respinto (sentenza 834/2016), confermando il giudizio del Tar Calabria, il ricorso di una società esclusa da una gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali, a causa della mancata segnalazione di una precedente condanna per omicidio colposo riportata da uno dei legali rappresentanti dell'impresa.
Alla luce del combinato disposto stabilito dall'articolo 38 (requisiti di ordine generale) e dall'articolo 46 (documenti e informazioni complementari) del Dlgs 163/2006 ("Tu appalti pubblici"), e sulla scia di precedenti pronunce, il CdS ribadisce che tali omissione costituisce "di per sé" causa di esclusione del concorrente dalla gara a prescindere dal rispetto o meno dei requisiti di moralità stabiliti dalla disciplina, anche quando la lex specialis di gara preveda diversamente.
L'omissione delle condanne penali, chiude infine il CdS, non può essere integrata successivamente tramite il cd. "soccorso istruttorio".
Consiglio di Stato
Sentenza 29 febbraio 2016, n. 834
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