Sentenza Tar Lazio 10 marzo 2017, n. 3400
Rifiuti - Violazione della normativa Ue in materia - Discariche abusive - Sanzioni a carico dell'Italia - Rivalsa dello Stato sulle Regioni ed Enti locali responsabili - Articolo 43, comma 4, legge n. 234/2012 - Condizioni - Verifica della concreta responsabilità dell'Ente locale - Necessità - Sussistenza
Stop del Tar alla rivalsa dello Stato sulle Regioni ed Enti locali per le sanzioni Ue comminate all'Italia per le discariche abusive, occorre indicare chiaramente la responsabilità dell'Ente locale.
Il Tar (sentenza 10 marzo 2017, n. 3400) ha accolto il ricorso del Friuli Venezia Giulia contro il provvedimento emanato dal Ministero dell'economia con cui lo Stato chiedeva la rivalsa del pagamento della sanzione amministrativa comminata dalla Corte di Giustizia Ue il 2 dicembre 2014, causa C-193/13, a carico dell'Italia per violazione della normativa europea in materia di discariche. L'articolo 43, comma 4, legge n, 234 del 2012 dispone che lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Ue per violazione del diritto europeo.
Al fine di esercitare la rivalsa, però, la norma di legge richiede che lo Stato individui espressamente i responsabili della violazione, cosa non effettuata nel caso di specie dove è stata in automatico esclusa la responsabilità statale e individuata la responsabilità solidale di Regione e Comuni senza lo svolgimento di un procedimento propedeutico all'emanazione dell'atto di rivalsa che abbia individuato precisamente le responsabilità. Per analoghe ragioni la rivalsa statale è stata annullata anche in favore di 4 Comuni siciliani e del Comune di La Spezia con altre sentenze del Tar Lazio (Tar Lazio 10 marzo 2017, n. 3401, 3402, 3406, 3408, 3409).
Tar Lazio
Sentenza 10 marzo 2017, n. 3400
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