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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2017, n. 41533

Rifiuti - Terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Impianto di vagliatura e lavaggio - Normale pratica industriale - Articolo 41-bis, Dl 69/2013 - Non rientra

Il concetto di "normale pratica industriale" va limitato agli interventi marginali che non necessitano di complesse infrastrutture operative e non comportano copiose quantità di ulteriori materiali da smaltire.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 41533/2017) che ha così respinto il ricorso contro un decreto di sequestro preventivo di un impianto di vagliatura e lavaggio di inerti (e di alcuni cumuli di materiali, già lavorati e non) emesso dal Tribunale di Brescia.
La Suprema Corte, in particolare, ha escluso la qualifica come sottoprodotto del "mistone" (materiale proveniente da opere di livellamento agrario) propugnata dal ricorrente, negando che la vagliatura e, soprattutto, il preventivo lavaggio del materiale in questione, possano rientrare tra le "Npa" consentite per i piccoli cantieri dall'articolo 41-bis del Dl 69/2013 (vigente all'epoca dei fatti e recentemente sostituito, al pari del Dm 161/2012 sui grandi cantieri, dal Dpr 120/2017 che ha unificato, ereditandole dal secondo, le regole sulle "Npa").
Oltre che la necessità di installazioni industriali non irrilevanti (quanto meno vasche di decantazione), il lavaggio presenta infatti "significativi aspetti di successivo impatto ambientale" (per la presenza di cospicui effluenti idrici e di copiose quantità di limo inquinante) che mal si coniugano con il concetto di "Npa".

Corte di Cassazione

Sentenza 12 settembre 2017, n. 41533